Statuto SISLav

Approvato alla prima Assemblea della Società, Milano, 5 ottobre 2012

Art. 1: Oggetto

Si costituisce a tempo indeterminato l'associazione di promozione sociale - APS, denominata "Società italiana di storia del Lavoro"; (acronimo: "SISLav"), ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.  L'associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

La sede legale della SISLav è costituita in GENOVA, cap. 16126, prov. di GENOVA, via Balbi, 6, presso presso la sede dell'Istituto di storia dell'Europa mediterranea - Centro Nazionale delle Ricerche.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2: Finalità

Non perseguendo alcuno scopo di lucro, l’associazione si propone esclusivamente una finalità di solidarietà sociale, ovvero la promozione della cultura e degli studi nel campo della storia del lavoro, nella loro più ampia accezione sia tematica che temporale.

La SISlav si colloca nell’ambito scientifico degli studi sul lavoro, inteso in termini non strettamente accademici, ma situato in vasto contesto civile e formativo. Il campo disciplinare degli studi di storia del lavoro è concepito in termini aperti alle intersezioni e alla collaborazione fra discipline affini e convergenti; la prospettiva temporale di riferimento, che muove dal momento presente, si spinge ad indagare persistenze, transizioni e mutamenti fra le epoche storiche ad ampio raggio.
La SISlav è interessata ad interagire positivamente con gli enti culturali, pubblici e privati, dedicati alla tutela e valorizzazione di fonti e documenti pertinenti la storia del lavoro. La SISLav intende inoltre collaborare con i soggetti istituzionali e associativi orientati a promuovere iniziative di diffusione e formazione culturale che pongano al centro il tema del lavoro.
La SISlav intraprende azioni per favorire la circolazione, la comunicazione e l’interscambio fra esperienze di ricerca in corso sulla storia del lavoro, in campo nazionale e internazionale, per promuovere e rendere pubbliche nuove iniziative di studio, e per facilitarne la diffusione in ambito scientifico, formativo e civile.
In particolare, la SISlav intende perseguire:
- Il coordinamento di attività di ricerca concernenti la storia del lavoro, per favorire la circolazione di studi, progetti e iniziative fra singoli studiosi, gruppi di ricerca e documentazione, enti e istituzioni esistenti.
- la promozione delle attività di ricerca e documentazione, attraverso l’ideazione di progetti e iniziative da avviarsi fra i soggetti suddetti;
- la valorizzazione delle fonti documentarie raccolte da soggetti pubblici e privati, attraverso iniziative che ne incrementino la pubblicità;
- l’organizzazione di momenti di dibattito, scambio e approfondimento scientifico per favorire il progresso degli studi sul lavoro, e di iniziative in campo formativo e didattico
- l’interrelazione con l’attività di consimili sodalizi, in ambito nazionale e internazionale, al fine di rafforzare, favorire e facilitare la conoscenza dei lavori in corso.
- il dialogo e la comunicazione scientifica con studiosi di discipline affini, al fine di affermare una pratica di apertura e integrazione fra ambiti disciplinari nello studio del lavoro in prospettiva storica.

Art. 3: Strumenti e attività

La realizzazione dello scopo sociale viene perseguita attraverso i seguenti mezzi:
- l’approntamento di strumenti atti a favorire la raccolta e la circolazione di informazioni sulle attività di ricerca in corso, e a promuovere la conoscenza e i contatti fra gli studiosi, in forma telematica o attraverso altre forme di pubblicazione;
- la partecipazione a bandi competitivi, nazionali e internazionali, per il supporto di progetti di ricerca che concorrano alla realizzazione dello scopo sociale;
- l’organizzazione di occasioni di raccolta, presentazione e valorizzazione di fonti documentarie, in collaborazione con i soggetti istituzionali, pubblici e privati, a ciò interessati;
-  l’organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio a contenuto scientifico che concorrano alla promozione e all’avanzamento degli studi di storia del lavoro;
- l’organizzazione di iniziative rivolte alla formazione e alla didattica nel campo della storia del lavoro;
- la corrispondenza con analoghe formazioni associative, culturali e scientifiche, in ambito nazionale e internazionale;
- l’apertura di dibattiti e la sollecitazione di contributi scientifici fra discipline affini e attinenti il campo della storia del lavoro.

Art. 4: Soci

Può essere socio della SISLav chi svolge attività nel campo della ricerca scientifica, della formazione, della conservazione e della divulgazione nel campo della storia e degli studi sul lavoro, nonché in quello della conservazione e valorizzazione delle fonti bibliografiche e documentarie per la storia del lavoro, e condivide le finalità dell’associazione.
Possono essere soci ordinari della SISlav anche persone fisiche e giuridiche, altre Associazioni nazionali ed internazionali, che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali.
Il numero dei soci è illimitato. Ci si associa alla SISLav dietro presentazione al Consiglio Direttivo di domanda scritta, corredata da profilo personale, o curriculum. Le domande di associazione sono accettate dal Consiglio Direttivo, ovvero respinte con delibera motivata, e ratificate dall’assemblea dei soci.
La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota sociale, la cui entità viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci.
Ogni socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Dopo due anni consecutivi, e dopo il richiamo scritto del Presidente, il mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza dalla qualifica di socio.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, secondo principi di democrazia e uguaglianza: i soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti; è fatto obbligo ai soci di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione e prestare la propria opera secondo i fini dell’ente stesso. Il socio che si sia reso responsabile di comportamenti non consoni alle finalità dell’Associazione ne può essere escluso con delibera dell’Assemblea dei soci, che può essere anche appositamente convocata. La dichiarazione di recesso da parte del socio come pure la sua esclusione dall’Associazione hanno effetto immediato.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo; l’associazione prevede altresì rimborsi spese inerenti alle sole spese vive provviste di giustificativo.
Il registro dei soci è conservato nella sede sociale e viene aggiornato a cura del Presidente.
Sono previste due categorie di soci: socio ordinario e socio fondatore, entrambi con caratteristiche e attribuzioni descritte in precedenza. I soci devono essere  persone fisiche individuali e godono dell’elettorato attivo e passivo. Hanno eguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Il socio fondatore ha partecipato a vario titolo alla nascita dell’Associazione nella fase precedente la sua costituzione. Per ogni altro aspetto, il socio fondatore è equiparato al socio ordinario.

Art. 5: Comitato dei Sostenitori

Il Comitato dei Sostenitori è formato da persone fisiche, istituti, enti pubblici o privati, associazioni o persone giuridiche che abbiano concorso a sostenere l’Associazione con contributi finanziari e con altre facilitazioni, anche partecipando a singole iniziative e progetti intrapresi dall’Associazione. Fanno parte del Comitato dei Sostenitori quegli studiosi, oppure quelle associazioni, che aventi residenza all’estero siano interessati alle finalità e alla vita dell’Associazione. I membri del Comitato dei Sostenitori sono esenti dal pagamento della quota sociale e non godono dell’elettorato attivo né passivo; sono tuttavia invitati a manifestare il loro interesse alla vita associativa con le forme di collaborazione che riterranno opportune. Sono inoltre invitati all’Assemblea dei soci con funzione consultiva e godono dell’obbligo di parere non vincolante sulle decisioni più importanti.

Art. 6: Organi dell’Associazione

Sono organi della SISlav:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario coordinatore;
- il Tesoriere;
- i Revisori dei conti.
Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.

Art. 7: Assemblea dei soci

Partecipano all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. I soci che siano impediti a comparire possono delegare altri soci, con firma in calce all’avviso di convocazione, con il limite di una sola delega per socio.
L’Assemblea dei soci:
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- fissa gli indirizzi per il perseguimento dei fini statutari;
- delibera sulle linee programmatiche di attività dell’Associazione;
- delibera su progetti e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge i revisori dei conti;
- ratifica l’ammontare delle quote annuale dovute dai soci;
- ratifica l’ammissione dei nuovi soci.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno e comunque per l’approvazione dei bilanci. Essa può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci in regola con il pagamento delle quote. La comunicazione della convocazione deve essere inviata ai soci con anticipo di almeno un mese.
L’assemblea dei soci può esprimere gruppi di lavoro, o sezioni tematiche, interessate a seguire un particolare aspetto dell’attività sociale e ad avviare azioni conseguenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le modifiche dello Statuto è necessaria la partecipazione in proprio o per delega della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, e con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. La stessa maggioranza qualificata è necessaria per deliberare lo scioglimento della Società.

Art. 8: Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:
- elegge nel suo seno il Presidente;
- nomina tra i soci il Segretario coordinatore;
- delibera sull’ammissione di nuovi soci, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea;
- delibera sull’ammontare delle quote sociali, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea;
- delibera sui programmi di lavoro predisposti in attuazione delle indicazioni dell’Assemblea;
- predispone programmi di lavoro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- supervisiona il funzionamento delle sezioni tematiche di lavoro, e sulla formazione di nuove sezioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- istituisce Commissioni scientifiche per l’attuazione di progetti finalizzati e ne nomina i membri, che possono essere anche elementi esterni all’Associazione;
- nomina i referenti per le attività previste all’art. 3) del presente Statuto;
- delibera su eventuali rimborsi spesa per mansioni speciali la cui importanza per il conseguimento delle finalità sociali sia riconosciuta dal Consiglio Direttivo stesso;
- delibera su eventuali accordi e contratti esterni per incarichi professionali la cui importanza per il riconoscimento delle finalità sociali sia riconosciuta dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci e resta in carica tre anni. E’ composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri. Si riunisce almeno tre volte l’anno, ovvero ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Dopo tre assenze consecutive, in mancanza di adeguata motivazione, si decade dalla carica di Consigliere.
Il Consiglio Direttivo sostituisce il consigliere che rendesse vacante la sua carica per dimissioni, decadenza, o decesso, integrando il primo fra i non eletti alla carica di consigliere.
Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario coordinatore, senza diritto di voto. Possono parteciparvi altresì i revisori dei conti, senza diritto di voto.
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare inoltre studiosi ed esperti, anche esterni all’Associazione, invitati per iniziative e progetti particolari, senza diritto di voto.

Art. 9: Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta in giudizio.
Il Presidente:
- convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, e ne predispone l’ordine del giorno.
I Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno. Può essere eletto per due soli mandati consecutivi.
Il Presidente redige insieme al tesoriere i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, dell’Associazione, da presentare al Consiglio Direttivo e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente (o in sua mancanza, ad un consigliere da lui delegato). Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera terzi da accertamenti in merito. Il Vicepresidente è designato dal presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10: Segretario coordinatore

Il Segretario coordinatore è designato dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato, al pari di quello dei consiglieri, dura tre anni ed è rinnovabile.
Il Segretario coordinatore:
- partecipa alle sedute del Direttivo senza diritto di voto;
- attende alla gestione ordinaria dell’Associazione;
- cura l’esecuzione delle direttive relative all’attività scientifica dell’Associazione impartite dall’Assemblea;
- coordina le azioni dell’Associazione di cui all’art. 3), e le iniziative delle sezioni tematiche di lavoro espresse dall’Assemblea, di cui all’art. 13).
Il Segretario coordinatore può percepire un riconoscimento in rimborso spese per le proprie attività, secondo modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11: Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.
Redige insieme al Presidente i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, dell’Associazione, da discutere nel  Consiglio Direttivo e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
La sua firma è apposta su ogni atto contenente una variazione del patrimonio dell’Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che riguardano il servizio a lui affidato.
Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, e dura in carica per la durata del Consiglio.

Art. 12: Revisori dei conti

I revisori dei conti esercitano il controllo sull’amministrazione dell’associazione e verificano il bilancio, riferendo in Assemblea la propria relazione. Sono eletti in numero di tre dall’Assemblea dei soci contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, e si rinnovano alla scadenza degli altri organismi previsti dallo Statuto.

Art. 13: Sezioni, commissioni, gruppi di lavoro

L’assemblea dei soci può costituire sezioni tematiche, o gruppi di lavoro, formati da almeno 8 membri, interessati a seguire un particolare aspetto delle finalità sociali e ad avviare azioni conseguenti.
I gruppi di lavoro possono essere espressi direttamente dall’Assemblea dei soci, e da essa ratificati. Negli intervalli fra le convocazioni dell’Assemblea, durante l’anno sociale, i gruppi di lavoro si possono costituire, previa approvazione del Consiglio Direttivo, per essere ratificati dalla successiva Assemblea.
I gruppi di lavoro agiscono in autonomia, informano il Consiglio Direttivo della loro attività, e si confrontano con le competenze del Segretario coordinatore.
L’informazione sull’attività dei gruppi di lavoro fa parte integrante della relazione sulla vita dell’Associazione che il Presidente presenta annualmente all’Assemblea dei soci.

Art. 14: Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote e dai contributi associativi fissati dall’Assemblea dei soci;
- da contributi previsti a norma di legge erogati da Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- da altri contributi, lasciti e donazioni;
- da strutture e beni strumentali, utili alle finalità dell’Associazione.  inventariati e acquistati anche successivamente alla data di stipula del presente atto.
Fanno parte del patrimonio dell’Associazione i materiali che l’associazione ha già raccolto e raccoglierà. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestimento dell’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello statuto. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo. L’associazione ha in ogni caso l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, solo relativamente alla parte relativa all’obbligo di sentire l’apposito organo di controllo.

Art. 15: Bilancio

L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio verrà redatto obbligatoriamente ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo vengono predisposti, a cura di Tesoriere e Presidente, dal Consiglio Direttivo. Dopo essere stati vagliati dai revisori dei conti vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Art. 16: Norme transitorie

Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni di legge.